Cass., n. 20576, del 4 ottobre 2010 validità di un contratto contenente attività negoziali pregiudizievoli per i terzi.

Il contratto in frode alla par condicio creditorum non è di per sé nullo

L’intento comune delle parti di alterare, attraverso la stipulazione di un contratto, la par condicio creditorum di una possibile futura procedura concorsuale non può essere considerato di per sé motivo illecito comune, tale da determinare la nullità del contratto stesso. Giustificazione di tale assunto è che non esiste, all’interno del nostro ordinamento, una disposizione che sancisca in via generale l’invalidità del contratto in frode ai terzi, avverso il quale, invece, sono previsti specifici rimedi (come ad esempio l’azione revocatoria), distinti dalla nullità.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SPRIMA CIVILE

Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 19196 dep. il 28 settembre 2016

Rilevato che
1. Con ricorso ex art. 101 L.F. del 28 novembre 1997 la Banca di Roma s.p.a. ha chiesto l'ammissione in via ipotecaria al passivo del fallimento Sa.Co.Imm. s.r.l. del proprio credito di 1.459.313.026 lirei di cui 1.436.597.718 per saldo capitale del contratto di mutuo edilizio del 28 gennaio 1994, concesso da Banca di Roma a SA.CO.IMM. s.r.l. e garantito da ipoteca iscritta, per 4.350.000.000 di lire, il 29 gennaio 1994, e gest lire 22.715.308 a titolo di interessi, maturati sino al 13 febbraio 1996, al tasso convenzionale dell'11.75%.

2. Il Fallimento costituendosi in giudizio ha negato la possibilità di ammettere il credito al passivo e comunque di ammetterlo in via ipotecaria. Ha infatti eccepito la nullità del contratto di mutuo perché stipulato al solo fine, comune a entrambe Le parti, di precostituire una situazione di indebito vantaggio in favore della banca in vista della ritenuta prossima apertura di una procedura concorsuale, con ricorrenza di una causa illecita in quanto corrispondente alla volontà di alterare la par condicio creditorum e tale da realizzare, pur non essendo ciò essenziale ai fini del riconoscimento della nullità del contratto, una ipotesi di bancarotta preferenziale in concorso con la banca. La curatela fallimentare ha inoltre prospettato: la nullità del contratto, in relazione alla sua natura di mutuo di scopo edilizio, perché all'epoca della stipula la costruzione dell'immobile oggetto del finanziamento era pressoché ultimata e la somma mutuata ara stata in realtà destinata al pagamento di crediti chirografari della Sa.Co.Imm. verso la stessa Banca di Roma e altri creditori; la simulazione del contratto in relazione alla sua natura di mutuo edilizio e alla iscrizione di ipoteca a fronte della reale volontà delle parti dà estinguere le preesistenti obbligazioni e di sostituire crediti ipotecari a crediti altrimenti chirografari. Il Fallimento ha altresì contestato l'ammontare del credito rilevando l'incremento del capitale rispetto alla somma che la banca aveva dichiarato di erogare (1.150.000.000 lire) e contestando la quantificazione degli interessi.

3. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 150/2006, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo e dalla iscrizione di ipoteca ex artt. 1345 e 1419 c.c. ritenendo la stipulazione del contratto avvenuta con il comune e illecito motivo di alterare la par condicio credi torum.

4. Ha proposto appello Banca di Roma rilevando che non esisteva un motivo determinante comune, consistente nel voler alterare la par condicio creditoru"dato che il mutuo era stato utilizzato, oltre che per coprire l'esposizione verso Banca di Roma, anche per pagare tutti i creditori o per soddisfare esigenze imprenditoriali di SA.CO.IMM. consistenti nella ultimazione dell'immobile cui faceva riferimento il mutuo. Ha contestato in ogni caso la dichiarazione di nullità del contratto essendo in ipotesi esperibile l'azione revocatoria ex art. 67 L.F.

5. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 285/10, ha respinto l'appello ritenendo sussistenti le cause di nullità già rilevate in primo grado e quella ulteriore di elusione di norme imperative di cui all'art. 1344 c.c.

6. Ricorre per cessazione ASPRA FINANCE s.p.a. A, premesso che il credito ipotecario di Banca di Roma è stato acquisito da Capitalia s.p.a. E quindi da Unicredit s.p.a. (incorporante per fusione di Capitalia), che lo ha ceduto a ASPRA FINANCE, propone due motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1343, 1345, 1418 c.c. in ordine alla pretesa nullità del contratto di mutuo edilizio e della iscrizione di ipoteca per violazione della par condlcio creditorum; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1344 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla presunta frode alla legge della costituzione di ipoteca e alla sua rilevanza penale.

1. Si difende con controricorso il Fallimento SA.CO.IMM.

Ritenuto che
2. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (Cass. civ., sez. III, n. 23159 del 31 ottobre 2014).

Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale (Casa. civ. Sez. I, n. 20576 del 4 ottobre 2010, Cass. civ. S.U. n. 10603 dal 25 ottobre 1993 3. Anche sotto il profilo della rilevanza, nella specie, della ipotesi di bancarotta preferenziale ai fini dell'accertamento della illiceità della causa la decisione impugnata non appare condivisibile in quanto la violazione di una norma imperativa, nella specie la invocata disposizione dell'art. 216, comma 3, della legge fallimentare, non dà luogo alla nullità del contratto na costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio creditorum. L'art. 1418 primo coma del codice civile, con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente" impone infatti all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza dal precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare glì effetti voluti dalla norma (cfr. Casa. civ. sez. 111 del 12 ottobre 1982 n. 5270, n. 6668 del 1 agosto 1987).

4. Va pertanto accolto il ricorso e cassata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, la sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità, ex artt. 1344, 1345 e 1418 c.c., dei contratti su cui si è fondata l'istanza di ammissione per le ragioni sin qui esposte.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio 2016

 

 

»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»»